Formazione
Come stabilito dal D.Lgs 81/08 e ribadito dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, che modifica e integra le norme dell’Accordo del 2011, La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è sempre obbligatoria in ogni azienda di qualsiasi settore in cui sia presente un lavoratore.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di formare, informare e addestrare i propri dipendenti sulla sicurezza e sui possibili rischi sul lavoro, nonché essere istruiti sull’utilizzo delle attrezzature e conoscere le procedure di prevenzione dell’azienda.
Secondo i dati INAIL alla data dello scorso 31 dicembre, gli infortuni denunciati nel 2022 sono stati 697.773, in aumento del 25,7% rispetto al 2021, del 25,9% rispetto al 2020 e dell’8,7% rispetto al 2019.
Ad oggi la formazione ha un ruolo determinante non solo per rendere il lavoratore consapevole dei rischi, diminuendo così le probabilità di infortuni e incidenti sul lavoro ma una formazione efficace permette di aumentare il benessere di chi lavora e di dare prestigio alla reputazione dell’impresa.
Oltre all’importanza per la loro salute e sicurezza, garantire la formazione ai lavoratori è fondamentale anche per rispettare gli obblighi di legge ed evitare pesanti sanzioni per l’azienda.
Vediamo ora quali son gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori:
Il D.Lgs. 81/08, soprattutto all’articolo 37, specifica come il datore di lavoro debba fornire ai lavoratori un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza ogni volta in cui venga assunto un nuovo lavoratore oppure in caso di cambio delle sue mansioni o Introduzione di nuovi macchinari, attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi.
ENTRO QUANTO DEVE RICEVERE LA FORMAZIONE IL DIPENDENTE?
In caso di lavoratore neoassunto, la formazione deve essere avviata “anteriormente o, se ciò non fosse possibile, contestualmente all’assunzione”. In quest’ultimo caso, il percorso formativo andrà completato entro e non oltre i 60 giorni dall’assunzione. Il Lavoratore è obbligato a partecipare ai programmi di formazione e addestramento.
QUALE TIPO DI FORMAZIONE È PREVISTA?
il percorso di formazione dei lavoratori prevede un modulo generale e uno specifico, di seguito i dettagli:
- formazione generale: deve avere una durata non inferiore a 4 ore e riguardare argomenti ni natura generale che non variano in base alle caratteristiche dell’azienda ne dipendono dal codice ATECO.
- formazione specifica: deve avere una durata non inferiore a 4, 8 o 12 ore (a seconda del grado di rischio dell’attività, basso, medio, alto) diversamente dalla formazione generale il modulo di formazione specifica tratta i rischi specifici riferiti alle mansioni, i possibili danni e le misure di prevenzione e protezione determinate sulla base del codice ATECO.
Indipendentemente dai livelli di rischio dell’azienda, gli aggiornamenti della formazione sono previsti ogni 5 anni, con durata minima di 6 ore per tutti i lavoratori e verranno trattate le novità e i cambiamenti interessati.
L’aggiornamento riguarderà solo la formazione specifica in quanto il modulo di formazione generale non ha scadenza.
È POSSIBILE SVOLGERE LA FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING?
La legislazione dà la possibilità di frequentare i corsi in modalità e-learning per quanto riguarda la formazione generale, formazione specifica per rischio basso e gli aggiornamenti.
IL LAVORATORE PUÒ RIFIUTARE DI PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE?
La formazione alla sicurezza dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico del lavoratore stesso. Quest’ultimo, in base all’articolo 20, è dunque obbligato a partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.
È importante ricordare inoltre che, oltre alla formazione base dei lavoratori, il datore di lavoro potrà designare delle figure specifiche coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale che dovranno effettuare una formazione specifica al ruolo designato come ad esempio gli addetti alla gestione delle emergenze.
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